COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. CIPRIANI MICHELE – AVVERSO SQUALIFICA G.S.T – C.U. N. 111 (Gara CAMPOLIETO – CARLANTINO DEL 23.03.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.4. CIPRIANI MICHELE – AVVERSO SQUALIFICA G.S.T – C.U. N. 111
(Gara CAMPOLIETO - CARLANTINO DEL 23.03.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il supplemento di referto arbitrale, osserva quanto segue.
Le risultanze del supplemento di rapporto non lasciano dubbi sul comportamento tenuto dal Cipriani Michele verso l’arbitro durante ed a fine gara. Lo stesso ricorrente, del resto, riconosce che vi è stato contatto con l’arbitro, che definisce un urto con una mano, e che ha usato frasi all’indirizzo dello stesso “non certo encomiabili”. La sanzione per i fatti verificatisi va rapportata alle frasi usate ed agli effetti fisici che hanno prodotto sul direttore di gara. Ciò porta questa C.D. a ritenere congrua una riduzione della squalifica inflitta dal G.S..
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Cipriani Michele a tutto il 31 ottobre 2010.
Dispone restituirsi a cura della Segreteria del C.R. Molise la tassa reclamo già versata dal ricorrente.
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