COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.S.D. BORGO NUOVO (PA) avverso decisone Giudice Sportivo Campionato Allievi Regionali Gara Borgo Nuovo – Don Carlo Lauro del 05 Aprile 2009 C.U. 319 SGS del 09 Aprile 2009 Procedimento 233/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.S.D. BORGO NUOVO (PA) avverso decisone Giudice Sportivo Campionato Allievi Regionali Gara Borgo Nuovo – Don Carlo Lauro del 05 Aprile 2009 C.U. 319 SGS del 09 Aprile 2009 Procedimento 233/A La ricorrente si oppone alla decisione del Giudice di primo eame ribadendo quanto sostenuto in prima istanza e sostenendo ancora una volta le proprie difese nel corso dell’udienza dibattimentale del 21 Aprile 2009. La Commissione Disciplinare, esminati gli atti ufficiali e convocato l’Arbitro che , nel merito, ha rilasciato ulteriore ampia e dettagliata relazione dei fatti, ha accertato che i soggetti denunciati in posizione irregolare dalla reclamante perché non sottoposti a regolari identificazioni come risulta nella distinta di gara della società Don Carlo Lauro in possesso della reclamante, sono in vero stati regolarmente identificati dal Direttore di gara. Gli estremi dei documenti identificativi sono stati annotati dalla societa Don Carlo Lauro in un secondo tempo sulla distinta propria e su quella in possesso dell’Arbitro, il quale, per propria dimenticanza, ammetteva di apportare le modiche sulle distinte già in possesso della società Borgo Nuovo. Tale formale dimenticanza non può inficiare la regolarità della gara come sostenuto anche dalla CAF che con propria sentenza ha sostenuto che, affermato dall’Arbitro la identificazione regolare di tutti i soggetti partecipanti alla gara, la semplice omissione o degli estremi dei documenti identificativi nella copia della distinta non può concretizzare gli estremi di irregolarità della gara come sostenuto dalla reclamante ( Comunicato Ufficiale 32/C del 29 Maggio 1998 ) P.Q.M. DELIBERA Di respingere il reclamo inoltrato dalla società ACSD Borgo Nuovo e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di €130,00
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