COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE SERIE C 204 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Real Aglianese Avverso Squalifica Della Calciatrice Di Costanzo Caterina Per 3 Gg. (C.U. N° 52 Del 242009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE SERIE C 204 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Real Aglianese Avverso Squalifica Della Calciatrice Di Costanzo Caterina Per 3 Gg. (C.U. N° 52 Del 242009) Propone rituale reclamo la A.s.d. Real Aglianese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana nei confronti della calciatrice Di Costanzo Caterina con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso una calciatrice avversaria”. La reclamante nel chiedere una riduzione della squalifica sostiene che la Di Costanzo era stata circondata da calciatrici avversarie e colpita fuori dalla visuale dell’arbitro, nella mischia era altresì intervenuto il guardalinee di parte della società avversaria che brandiva la bandierina con aria minacciosa. La Di Costanza per sfuggire alle intimidazioni ed alla violenza perpetrata nei suoi confronti da altra calciatrice (peraltro punita dal G.S.T. con analoghe tre giornate di squalifica), nel tentativo di divincolarsi e raggiungere la propria panchina avrebbe toccato involontariamente con un braccio un’avversaria senza che tale gesto procurasse conseguenze. Tali affermazioni e richieste venivano reiterate dalla Presidente della società nel corso dell’udienza 17 aprile 2009, laddove si evidenziava anche il passato di calciatrice e la correttezza sempre dimostrata dalla Di Costanzo nel corso della carriera agonistica. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante decide di respingere il reclamo. Invero i fatti sono abbastanza chiari e la dinamica emerge dal rapporto arbitrale, che, si ricorda, costituisce fonte di prova privilegiata. La Di Costanzo pur avendo ricevuto un colpo ha reagito alla violenza con una violenza, il tutto a gioco fermo, integrando così gli estremi per la violazione di cui all’rt. 19 n° 4 lett. B del C.G.S., che prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica. Ne consegue che la sanzione comminata dal primo giudice debba essere ritenuta congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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