COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 190 Stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Società Sportiva Signa 1914 avverso la decisione del G.S. di Firenze, che ha squalificato il sig. Scala Ottavio fino al 30.06.2009. C.U. n° 39 del 25.03.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 190 Stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Società Sportiva Signa 1914 avverso la decisione del G.S. di Firenze, che ha squalificato il sig. Scala Ottavio fino al 30.06.2009. C.U. n° 39 del 25.03.2009. Il Giudice Sportivo squalificava fino al 30 giugno 2009 il calciatore Scala Ottavio poiché “a seguito della mancata concessione di una rete, correva verso il D.G. e con entrambe le mani spingeva sul petto il medesimo D.G., facendolo indietreggiare di circa 1,5 metri, e nel contempo lo offendeva”. Quanto sopra accadeva in occasione della gara USD Casellina – Signa 1914 del 21.03.2009. Con il reclamo proposto la società richiede la conversione della squalifica “a giornate di gara”; non contesta il comportamento definito “irriguardoso”, e asserisce che in condizione di trance agonistica il calciatore, nel correre, abbia involontariamente impattato con il D.G. allungando le mani per “non rovinargli fisicamente addosso”. La reclamante conclude reiterando la richiesta di riduzione della squalifica, facendo contestuale richiesta di audizione personale. All’odierna udienza, nessuna persona munita di poteri si presenta per conto della società. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già risultante dagli atti di gara. Il reclamo non merita accoglimento. Nessun dubbio vi è sulla dinamica dei fatti. Sull’entità della sanzione, si evidenzia come questa sia stata ben calibrata dal Giudice di prime cure, il quale ha tenuto conto della non violenza della spinta (diversa sarebbe stata, in caso contrario, l’entità della squalifica), e delle frasi proferite. Sulla possibilità di convertire la squalifica a tempo in squalifica a giornate, la richiesta non può essere accolta, per giurisprudenza consolidata e per motivi di equità con fatti e circostanze similari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa
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