• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE, FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO, DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA, DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, BORDONE Claudio, Presidente della Società MARENTINESE, BERRINO Piero Presidente della Società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE e delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE per rispondere rispettivamente i primi della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come richiamate al cap. A9 – punto 2 – lett. a), le Società della violazione di cui
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE, FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO, DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA, DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, BORDONE Claudio, Presidente della Società MARENTINESE, BERRINO Piero Presidente della Società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE e delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE per rispondere rispettivamente i primi della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come richiamate al cap. A9 - punto 2 - lett. a), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 62 9 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione i Presidenti sopra nominativamente indicati per aver
contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria
squadra al Campionato Juniores Regionale o Provinciale nella stagione
sportiva 2008-2009. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità
diretta per l’operato dei loro Presidenti
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata al
Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si
riferiva dell’inottemperanza di alcune società all’obbligo di iscrivere
una squadra al campionato Juniores.
Nel corso delle indagini si accertava che le società SCIOLZE, CERANO
CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e
MONCALVO PIANETA SCOMMESSE partecipanti al campionato di Promozione hanno
omesso, nella stagione in corso di svolgere attività giovanile.
Nella seduta 174 9, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Paolo PRONZATO in rappresentanza della Procura Federale i signori. Mario
DI GIORGIO e Claudio BORDONE rispettivamente Presidenti delle società
CALTIGNAGA e MARENTINESE.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione di giorni
sette di inibizione a carico di ognuno dei signori. Mario DI GIORGIO e
Claudio BORDONE e dell’ammenda per € 1.000,00 a carico della società
CALTIGNAGA e della società MARENTINESE..
A carico di ognuno dei signori GODONE Luigi, FARINELLI Remo, DEBENEDETTI
Pierluigi, e BERRINO Piero, il Procuratore Federale chiedeva
l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni dieci e a
carico delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO,, VAL BORBERA
CALCIO e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE la sanzione dell’ammenda per €
1.500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene ai signori DI GIORGIO e BORDONE e alle società
CALTIGNAGA e MARENTINESE, vista la richiesta, formulata dalle parti, di
definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza
della condotta ascritta ai Presidenti incolpati la responsabilità diretta
delle Società deferite e considerata la congruità della sanzione
concordata, la sanzione viene determinata secondo quanto concordato.
Quanto alle restanti posizioni, la documentazione acquisita è pienamente
probante in ordine alle condotte contestate ai Presidenti incolpati.
Trattandosi di addebiti mossi a chi ha la rappresentanza della Società,
quest’ultima ne risponde a titolo di responsabilità diretta.
L’entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale appare congrua
alla gravità dei fatti accertati e, pertanto appare equo provvedere in
conformità
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, visto l’accordo intercorso tra le parti
applica:
- al sig. DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA la
sanzione dell’inibizione per giorni sette ed alla società
CALTIGNAGA l’ammenda per € 1.000,00 (mille 0)
- al sig. BORDONE Claudio, Presidente della società MARENTINESE, la
sanzione dell’inibizione per giorni sette ed alla società
MARENTINESE l’ammenda per € 1.000,00 (mille 0)
Dichiara i signori GODONE Luigi, FARINELLI Remo, DEBENEDETTI
Pierluigi, e BERRINO Piero e le società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST
TICINO,, VAL BORBERA CALCIO e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE responsabili
delle violazioni loro rispettivamente ascritte e per l’effetto applica
- al sig. GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE la
sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società SCIOLZE
l’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento 0)
- al sig. FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO
OVEST TICINO la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla
società CERANO CALCIO OVEST TICINO l’ammenda per € 1.500,00
(millecinquecento 0)
- al sig. DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA
CALCIO, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla
società VAL BORBERA CALCIO l’ammenda per € 1.500,00
(millecinquecento 0)
- BERRINO Piero Presidente della società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE
la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società
MONCALVO PIANETA SCOMMESSE l’ammenda per € 1.500,00(millecinquecento 0)
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE, FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO, DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA, DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, BORDONE Claudio, Presidente della Società MARENTINESE, BERRINO Piero Presidente della Società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE e delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE per rispondere rispettivamente i primi della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come richiamate al cap. A9 – punto 2 – lett. a), le Società della violazione di cui"