COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C. RIARDO / TEVEROLA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C. RIARDO / TEVEROLA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il
reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 28.04.2009, non rispettando, quindi, il termine
prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie la pubblicazione del C.U. è avvenuta il 2.04.2009,
per cui il termine era fissato al 9.04.2009. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società N.C. Riardo.
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