COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA / PADULI DEL 19.04.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA / PADULI DEL 19.04.2009 –
2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, dalla lettura dell’atto
d’impugnazione, presentato dalla società Calcio Colle Sannita, non emergono elementi tali da poter
confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che configura fonte privilegiata di prova.
Sotto il profilo della commisurazione, appare congrua la sanzione inflitta dal G.S.T., in rapporto alla gravità
dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Calcio Colle Sannita.
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