COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 159 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS MAIERO SANDOLO avverso squalifica all’8.4.2012 calc. IOSCO GIAMBATTISTA delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 41 dell’8.4.2009 gara VIRTUS MAIERO SANDOLO – CORLO del 5.4.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 159 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS MAIERO SANDOLO avverso squalifica all’8.4.2012 calc. IOSCO GIAMBATTISTA delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 41 dell’8.4.2009 gara VIRTUS MAIERO SANDOLO – CORLO del 5.4.2009 L’A.S.D. VIRTUS MAIERO SANDOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e “pur criticando il comportamento del proprio tesserato, fa presente che, a parte lo strappo del cartellino rosso (gesto sicuramente antisportivo) e le ripetute offese rivolte al direttore di gara, reazioni impulsive ed esagerate, il calciatore IOSCO non è andato oltre, ed il direttore di gara non è stato neppure sfiorato fisicamente”. Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, al 35° del secondo tempo : 1) dopo una decisione tecnica, il calc. IOSCO rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose, minacciose e di sfida, venendo conseguentemente espulso; 2) l’arbitro estraeva il cartellino rosso, che il calc.IOSCO gli strappava dalle mani con violenza, cercando di lacerarlo, buttandolo a terra e calpestandolo; 3) il calc. IOSCO, reiterando le offese, anche scurrili e minacciando l’arbitro di atti estremi, cercava poi di avvicinarglisi , impeditone dall’intervento di un compagno di squadra; 4) le esternazioni continuavano sino al termine della gara; 5) uscito dagli spogliatoi senza indumenti rivolgeva all’arbitro gesti osceni e frasi scurrili; - atteso che, sempre in questa sede, l’arbitro ha precisato che in tutte le suddette manifestazioni non è mai stato toccato dal calc. IOSCO; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.IOSCO, riprovevole sotto goni aspetto, debba comunque essere punito con una sanzione maggiormente correlata con la condotta tenuta, d e l i b e r a - di ridurre all’8.4.2010 la squalifica del cal. IOSCO GIAMBATTISTA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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