COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE COLANTONIO LUCA (SOC. ATLETICO ACILIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 25 DEL 22.1.2009 (Gara: CERTOSA – ATLETICO ACILIA del 17.1.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE COLANTONIO LUCA (SOC. ATLETICO ACILIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 25 DEL 22.1.2009 (Gara: CERTOSA – ATLETICO ACILIA del 17.1.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; udito in supplemento di referto, l’arbitro osserva: a motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto di aver poggiato leggermente le mani sul viso dell’Arbitro, senza alcun intento di violenza, ma soltanto per protestare con rabbia, per il fatto che il Direttore di gara non era intervenuto nei confronti di un avversario che lo aveva deriso dopo la rete. Nello scusarsi per l’accaduto, il giocatore ha quindi invocato una riduzione della sanzione. Le considerazioni addotte dal ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili, dal momento che lo stesso Arbitro, ha dichiarato in sede di supplemento, che i due schiaffi non gli hanno provocato alcun dolore, essendo “di bassa intensità”. Per tale motivo, pur ribadendo l’intollerabilità del gesto compiuto dal giocatore, si ritiene di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore COLANTONIO LUCA dal 31.1.2010 al 31.10.2009. La tassa reclamo va restituita.
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