COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DELL’ALLENATORE MAURIZI ALDO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 5/3/09 ( Gara: Simald – Proginf del 28/2/09 – Campionato C5 “C1”)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DELL'ALLENATORE MAURIZI ALDO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 5/3/09 ( Gara: Simald – Proginf del 28/2/09 - Campionato C5 “C1”) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, coma da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La ricorrente ha escluso che l'allenatore Maurizi Aldo abbia colpito l'Arbitro con uno sputo, avendo egli soltanto protestato animatamente, a causa del nervosismo, dovuto all'esito dell'incontro; si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 31° s.t., dopo la rete della squadra avversaria, l'allenatore della Simald, Maurizi Aldo, già espulso in precedenza, gli aveva rivolto ripetuti insulti dall'esterno del recinto e successivamente, mentre egli si avviava verso il centro del campo per la ripresa del gioco, gli aveva sputato contro, da una distanza di circa tre metri, attingendolo con alcuni schizzi di saliva sulla guancia e sulla nuca. Il Direttore di gara ha precisato che, avendo colto sul momento il gesto dell'allenatore, aveva istintivamente girato il viso, il che aveva evitato che lo sputo lo raggiungesse in pieno volto; l'Arbitro ha inoltre precisato che, dopo avergli sputato, il Maurizi, rinnovando gli insulti, lo aveva apostrofato dicendo “..... è quello che ti meriti....”. Il Direttore di gara ha infine confermato che al termine dell'incontro, il Maurizi, posizionatosi davanti alla porta dello spogliatoio e impedendone l'ingresso, aveva avvicinato il suo volto a quello dell'Arbitro, con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli pesanti insulti ed offese. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento gravemente oltraggioso, e ripetutamente offensivo e minaccioso posto in essere dall'Allenatore Maurizi nei confronti dell'Arbitro, sicché ritenuta del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica dell'Allenatore MAURIZI ALDO fino al 31 marzo 2011. La tassa di reclamo va incamerata.
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