COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 23.4.2009 (Gara: MONTEROMANO – GROTTE DI CASTRO del 1.3.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 23.4.2009 (Gara: MONTEROMANO – GROTTE DI CASTRO del 1.3.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta la Società interessata, la quale chiede la vittoria a tavolino dell’incontro oggetto del presente ricorso in quanto alla stessa ha partecipato illegittimamente il calciatore MASTRODONATO QUINTILIANO della Società GROTTE DI CASTRO poiché tesserato quale Dirigente per altra Società. La Commissione ha accertato che il calciatore MASTRODONATO è stato tesserato quale Dirigente dalla società COOP VIS AURELIA in data 21.11.2008 e che successivamente ha inoltrato richiesta di tesseramento per la Società GROTTE DI CASTRO in data 28.2.2009. Inoltre si è rilevato che lo stesso ha inviato le dimissioni quale Dirigente dalla Società COOP VIS AURELIA, con lettera del 31.3.2009 pervenuta a questo Comitato in data 4.4.2009 e che pertanto non poteva prendere parte all’incontro di cui trattasi del 1.3.2009 in quanto, a tale data, risultava ancora tesserato per la Società COOP VIS AURELIA, in violazione di quanto disposto dall’ art. 21 comma 3 bis delle NOIF in base al quale un dirigente di una Società non può essere tesserato per altra società facente parte della stessa Lega. Pertanto trova applicazione l’art. 17 comma 5 C.G.S. che recita “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatore che non abbia titolo per prendevi parte”. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi infliggendo alla Società sportiva GROTTE DI CASTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita.
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