COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società RIVER MOSSO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla Società RIVER MOSSO
avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine
alla gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA
disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato
di Seconda Categoria
Con il reclamo in oggetto, inoltrato a mezzo raccomandata spedita il
22/04/09, la Società RIVER MOSSO contesta la squalifica fino al
30/06/2010 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore MAMBRINO
Emanuel, perché, espulso dal campo per gravi offese nei confronti
dell’arbitro, a fine gara, lo aspettava davanti allo spogliatoio
spintonandolo e attingendolo con uno sputo sugli stinchi.
Il ricorso intende, inoltre, richiedere una revisione del provvedimento
disciplinare di squalifica fino all’11/05/09 inflitto al proprio
allenatore SCARAMUZZO Antonio, perché, allontanato dal campo per
comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, continuava nel suo
atteggiamento anche al termine della gara.
I suddetti provvedimenti, riportati sul C.U. n° 43 del 16/04/09, sono
stati assunti dal giudice sportivo a seguito del referto redatto
dall’arbitro che ha diretto la gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA,
disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria.
rilevato preliminarmente che il ricorso in oggetto risulta carente
di una valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante
della Società;
ritenuto che il suddetto mancato adempimento inficia in modo
assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza, preclude l’esame
del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta
tassa di € 130 che non risulta versata dalla Società RIVER MOSSO e,
conseguentemente,
CONFERMA
1. la squalifica fino all’11/05/09 inflitta dal Giudice sportivo
all’allenatore SCARAMUZZO Antonio;
2. la squalifica fino al 30/06/2010 inflitta al calciatore MAMBRINO
Emanuel.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società RIVER MOSSO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria"