COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 29 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S. PROVESE A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 16/4/2009 – Applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara Illasi – Provese dell’11/4/02009; Squalifica per due giornate giocatori Tregnaghi Federico, Bezzornia Mirco e Zulian Andrea; Inibizione sino al 29/4/2009 dirigenti Bezzornia Tiziano e Peruzzi Bruno – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 29 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S. PROVESE A.S.D.
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato
Ufficiale n. 47 del 16/4/2009 – Applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara Illasi – Provese dell’11/4/02009;
Squalifica per due giornate giocatori Tregnaghi Federico, Bezzornia Mirco e Zulian Andrea; Inibizione
sino al 29/4/2009 dirigenti Bezzornia Tiziano e Peruzzi Bruno – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. Provese A.S.D. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, della
Delegazione Provinciale di Verona, riportate in epigrafe e pubblicate con il Comunicato n. 47 del 16/4/2009 .
La Società reclamante, dopo aver ripercorso gli accadimenti che hanno caratterizzato la gara, lamenta l’ingiustizia dei
provvedimenti del Giudice Sportivo perché non supportati da una adeguata valutazione tanto nei singoli fatti, quanto del
contesto complessivo in cui gli stessi si sono svolti.
Chiede, dunque, la riduzione delle sanzioni inflitte ai dirigenti e ad alcuni giocatori, contestando altresì la sanzione
sportiva della perdita della gara per 0-3, anche perché tre giocatori sono stati espulsi dopo il fischio finale di gara, che
quindi non poteva essere dichiarata conclusa perché la squadra era rimasta solo con sei giocatori.
Questa C.T.D. deve rilevare, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso, infatti la parte del ricorso inerente l’applicazione
dell’art. 17,comma 1 del C.G.S. é inammissibile, atteso il mancato rispetto delle norme emanate dalla F.I.G.C. con proprio
Comunicato n. 100/A del 27/2/2009, riportato sia dal Comitato Regionale Veneto sul C.U. n. 57 del 12/3/2009 e dalla
Delegazione Provinciale di Verona con C.U. n. 42 del 18/3/2009, con le quali é stata disposta l’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro gare dei campionati regionali e provinciali relativi
alla stagione sportiva 2008/2009;
Del pari é inammissibile il ricorso nella parte concernente gli altri provvedimenti disciplinari, trattandosi di sanzioni
inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’U.S. Provese A.S.D.;
• di confermare a carico dell’U.S. Provese l’applicazione dell’art. 17,comma 1 del C.G.S. per l’incontro in epigrafe che
viene omologato come segue : Illasi – Provese 3-0;
• di confermare la squalifica per due giornate a carico dei giocatori Tregnaghi Federico, Bezzornia Mirco e Zulian
Andrea;
• di confermare l’inibizione sino al 29/4/2009 a carico dei Dirigenti Bezzornia Tiziano e Peruzzi Bruno;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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