• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
della signora MOSCIA Carlotta, calciatrice della
società U.S.D. CARRARA 90, del sig. GIACOMETTI
Luigi, Presidente della società U.S.D. CARRARA 90,
dei signori SIMONE Lucia, TASSIN Massimo, CONSOLARO
Patrizia, dirigenti della società U.S.D. CARRARA 90,
nonché della società medesima, per rispondere della
violazione degli artt. 31, co.1 e 34 co. 3 N.O.I.F.
(anche in relazione all’art. 30 co.1 Statuto
F.I.G.C.) nonché della violazione di cui agli artt.
1 co.1 C.G.S. e la società della violazione di cui
all’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
della signora MOSCIA Carlotta, calciatrice della
società U.S.D. CARRARA 90, del sig. GIACOMETTI
Luigi, Presidente della società U.S.D. CARRARA 90,
dei signori SIMONE Lucia, TASSIN Massimo, CONSOLARO
Patrizia, dirigenti della società U.S.D. CARRARA 90,
nonché della società medesima, per rispondere della
violazione degli artt. 31, co.1 e 34 co. 3 N.O.I.F.
(anche in relazione all’art. 30 co.1 Statuto
F.I.G.C.) nonché della violazione di cui agli artt.
1 co.1 C.G.S. e la società della violazione di cui
all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 12 marzo 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di
questa Commissione GIACOMETTI Luigi, SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e
CONSOLARO Patrizia, per avere consentito (e comunque non impedito) la
partecipazione della calciatrice MOSCIA Carlotta a n. 20 gare del
Campionato Femminile di serie D e della Coppa Piemonte nella stagione
sportiva 2007/08 nonostante non avesse compiuto il 16° anno di età ed, al
compimento del 14° anno, non avesse richiesto ed ottenuto la prevista
autorizzazione da parte del Comitato Regionale territorialmente
competente, la calciatrice MOSCIA Carlotta per aver disputato le gare in
questione nelle condizioni di cui sopra e la società CARRARA 90 a titolo
di responsabilità diretta per le violazioni addebitate ai propri
dirigenti
Nella seduta 24 aprile 2009, avanti questa Commissione è comparso l’avv.
Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale.
Tutti i soggetti deferiti sono comparsi, la calciatrice MOSCIA Carlotta
unitamente al genitore MOSCIA Rocco quale esercente la potestà
genitoriale.
Preliminarmente i deferiti GIACOMETTI Luigi, in proprio ed in
rappresentanza della società CARRARA 90, SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e
CONSOLARO Patrizia aderivano alla proposta di applicazione della sanzione
(c.d. patteggiamento) formulata dalla Procura Federale, già ridotta per
il rito, nei seguenti termini:
- per GIACOMETTI Luigi, mesi quattro di inibizione;
- per SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia, mesi sei di
inibizione ciascuno;
- per la società CARRARA 90, otto punti di penalizzazione e 650,00
euro di ammenda.
All’esito della istruttoria, celebratasi esclusivamente nei confronti
della calciatrice MOSCIA Carlotta, il Procuratore Federale, previa
relazione sui fatti, chiedeva per la medesima la squalifica per mesi tre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di fatti incontrovertibili ammessi dalla stessa giocatrice, la
quale però si è difesa sostenendo di non sapere che il limite di età era
fissato a 16 anni atteso che a suo dire non le competono tali conoscenze:
ciò che le viene richiesto è di impegnarsi con serietà nel gioco e
durante gli allenamenti.
Tale difesa, non solo non è verosimile, ma non è nemmeno decisiva ai fini
che qui interessano.
Anzitutto non è credibile che una ragazza di 14 anni (non una bambina)
non si confronti per una stagione intera con le proprie compagne e non si
domandi mai la ragione per cui è l’unica nata nel 1994; in secondo luogo
l’ignoranza della legge non ne scusa la violazione (senza voler scomodare
i principi generali del nostro ordinamento, sia sufficiente riflettere
che tale difesa sarebbe un facile rifugio per chiunque incorra in
attività illecite); infine non si condivide affatto il ragionamento della
MOSCIA laddove sostiene che ciò che le compete attiene esclusivamente
alla attività agonistica, è invece necessario che un giocatore/rice
conosca molto bene le regole che disciplinano lo sport che pratica per
evitare di incorrere in violazioni dei principi di lealtà, probità e
correttezza sanciti dall’art.1 C.G.S che devono essere rispettati da
tutti e governare la propria attività agonistica.
Sul punto, pertanto, la Commissione auspica che la giocatrice MOSCIA
Carlotta rifletta sulle proprie condotte e, anche alla luce della giovane
età, dedichi un po’ del proprio tempo a studiare tali regole (anche al
fine di evitare in incorrere in altre violazioni per scarsa conoscenza).
La responsabilità, pertanto, è pacifica.
La sanzione richiesta però dalla Procura Federale appare eccessiva in
ragione della obiettiva gravità del fatto (ben più gravi sono i
comportamenti imputati al Presidente ed ai dirigenti, e ben più rilevanti
gli effetti di tali condotte), della giovane età della giocatrice e del
suo comportamento processuale in occasione del quale si è lasciata andare
ad pianto liberatore, inequivocabile sintomo di pentimento.
Alla luce di quanto sopra appare congrua la sanzione della squalifica per
un mese.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica su concorde richiesta delle parti le
seguenti sanzioni:
- a GIACOMETTI Luigi, mesi quattro di inibizione;
- a SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia, mesi sei di
inibizione ciascuno;
- alla società CARRARA 90, otto punti di penalizzazione e 650,00 euro
di ammenda.
Ritiene provata la responsabilità della calciatrice MOSCIA Carlotta per
gli illeciti contestati e ne dispone la squalifica per mesi uno a partire
dalla pubblicazione della presente delibera sul C.U.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
della signora MOSCIA Carlotta, calciatrice della
società U.S.D. CARRARA 90, del sig. GIACOMETTI
Luigi, Presidente della società U.S.D. CARRARA 90,
dei signori SIMONE Lucia, TASSIN Massimo, CONSOLARO
Patrizia, dirigenti della società U.S.D. CARRARA 90,
nonché della società medesima, per rispondere della
violazione degli artt. 31, co.1 e 34 co. 3 N.O.I.F.
(anche in relazione all’art. 30 co.1 Statuto
F.I.G.C.) nonché della violazione di cui agli artt.
1 co.1 C.G.S. e la società della violazione di cui
all’art. 4 comma 1 C.G.S."