• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori MOTTA Sergio, presidente della società
VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA
Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della
società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della
società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e
SMANIOTTO Giulia, presidente della società
SERRAVALLESE 1922 e della società medesima per
rispondere, i presidenti, della violazione di cui
agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione all’art. 30
comma 1 regolamento L.N.D., e le società, della
violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori MOTTA Sergio, presidente della società
VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA
Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della
società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della
società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e
SMANIOTTO Giulia, presidente della società
SERRAVALLESE 1922 e della società medesima per
rispondere, i presidenti, della violazione di cui
agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione all’art. 30
comma 1 regolamento L.N.D., e le società, della
violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 24 febbraio 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di
questa Commissione i signori MOTTA Sergio, BORDIGA Giuseppe, DI CAPRIO
Ciro e SMANIOTTO Giulia, per avere consentito la partecipazione delle
proprie società ad un Torneo di Calcio categoria “Pulcini”, organizzato
nel mese di giugno 2008 dal Gruppo Sportivo Valle Celio e disputato in
località Celio, nonostante lo stesso non fosse stato preventivamente
autorizzato dal alcun organismo federale e le società medesime a titolo
di responsabilità diretta per le violazioni addebitate ai propri
dirigenti
Nella seduta 17 aprile 2009, avanti a questa Commissione è comparso
l’avv. Paolo PRONZATO, in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno è comparso per le società deferite che hanno fatto pervenire
memoria difensiva acquisita ritualmente agli atti in data 14 aprile 2009
All’esito della istruttoria il Procuratore Federale, previa relazione sui
fatti, chiedeva per ognuno dei presidente deferiti l’inibizione per
giorni 30 e per ciascuna delle società l’ammenda di euro 600,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di fatti per nulla incontrovertibili, atteso che l’unico
elemento di accusa è dato da una notizia giornalistica che però non è
stata oggetto di accertamento alcuno da parte della Procura Federale.
Agli atti vi è soltanto la fotocopia dell’articolo in cui si dà notizia
del Torneo di calcio a 7 cat. Pulcini organizzato dal Gruppo Sportivo
Valle Celio svoltosi con due semifinali e due finali tra le squadre
Quaronese, Valduggia, Serravallese e Valsesia, di cui si riportano i
risultati.
L’articolo di giornale non può essere considerato a tutti gli effetti un
vero e proprio elemento di prova di per sè sufficiente a fondare un
accertamento di responsabilità, esso va invece più correttamente
inquadrato nella categoria della “notitia criminis”. E’, quindi, idoneo a
dare stimolo ad un procedimento disciplinare, ma insufficiente a portare
alla affermazione di responsabilità ove non seguito da atti istruttori.
Nel caso che qui ci occupa le allegazioni difensive, pertanto, non
trovano alcuna smentita e consentono di escludere la responsabilità dei
soggetti deferiti. Infatti essi, nel reclamare, la propria innocenza,
precisano che si è trattato di una manifestazione sportiva locale
organizzata dalla Pro Loco (impropriamente definita torneo) e destinata
a tutti i bambini della scuole elementari di tale realtà territoriale in
rappresentanza dei rispettivi paesi di appartenenza ai quali nominalmente
sono riferibili anche le società deferite. I bambini, pur se per la
maggior parte riconducibili alle società in questione, non hanno
partecipato in rappresentanza delle società sportive, ma delle proprie
località.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare ritiene non provata la responsabilità dei
signori MOTTA Sergio, presidente della società VALSESIA CALCIO e della
società medesima, BORDIGA Giuseppe, presidente della società QUARONESE e
della società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della società REAL
VALDUGGIA e della società medesima, e SMANIOTTO Giulia, presidente della
società SERRAVALLESE 1922 e della società medesima e dispone il loro
proscioglimento.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti
dei signori MOTTA Sergio, presidente della società
VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA
Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della
società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della
società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e
SMANIOTTO Giulia, presidente della società
SERRAVALLESE 1922 e della società medesima per
rispondere, i presidenti, della violazione di cui
agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione all’art. 30
comma 1 regolamento L.N.D., e le società, della
violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S."