LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP Soc. SAMPDORIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio lanciavano un petardo nel recinto

di giuoco e accendevano un fumogeno e un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Internazionale sostenitori della Soc. Sampdoria facevano

esplodere quattro petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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