LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP Soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio lanciavano un petardo nel recinto
di giuoco e accendevano un fumogeno e un bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Internazionale sostenitori della Soc. Sampdoria facevano
esplodere quattro petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.