LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP Soc. SAMPDORIASoc. LAZIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP
Soc. SAMPDORIASoc. LAZIO
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Lazio, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, al 14° del secondo tempo, intonavano un coro costituente espressione di
discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori avversari;
rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 11, n. 3 CGS;
preso atto altresì che altri sostenitori hanno chiaramente e contestualmente manifestato la propria
dissociazione da tale riprovevole comportamento, come riferito dai collaboratori della Procura
federale;
ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d)
CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Lazio per il comportamento
dei suoi sostenitori in premessa indicato.