LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 26 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 26 gennaio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 10.28 odierne)

ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 38 ° del primo tempo dal calciatore Leite Ribeiro

Adriano (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Gastaldello Daniele (Soc.

Sampdoria);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia

tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, in occasione di un calcio

d’angolo a favore della squadra neroazzurra, l’Adriano e il Gastaldello, nell’area di rigore

doriana affollata da calciatori di entrambe le squadre, si trovavano a stretto, strettissimo contatto.

In tale frangente, il calciatore interista, nel sottrarsi alla pressione esercitata dall’avversario, con

una repentino movimento del braccio destro, colpiva con un pugno all’addome il calciatore blucerchiato,

che si accasciava al suolo con atteggiamento sofferente.

Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare “non avendo visto” l’accaduto,

come precisato a mezzo fax delle ore 13.18 odierne.

Questo Giudice ritiene che l’intenzionalità del pugno inferto sia ovvia ed inoppugnabile e che, in

egual misura, ne sia evidente la potenzialità lesiva, per la dinamica del movimento e la zona del

corpo attinta.

Sussistono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi che connotano quella “condotta violenta”

che, se “non vista dall’Arbitro”, rende ammissibile la prova televisiva ex art 35 1.3) CGS, con

conseguente sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS del gesto addebitabile all’Adriano,

nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Leite

Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) la squalifica per tre giornate effettive di gara.

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