LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 26 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 26 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
Soc. ATALANTA
Soc. FIORENTINA
Soc. GENOA
Soc. LAZIO
Soc. LECCE
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Siena-Atalanta sostenitori della Soc. Atalanta, accendevano due fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Juventus-Fiorentina sostenitori della Soc. Fiorentina facevano esplodere un
petardo nel proprio settore e lanciandone altri due nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Genoa-Catania sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere un petardo
nel proprio settore;
nel corso della gara Lazio-Cagliari sostenitori della Soc. Lazio lanciavano un petardo nel recinto
di giuoco;
nel corso della gara Lecce-Torino sostenitori della Soc. Lecce lanciavano due petardi nel recinto
di giuoco;
nel corso della gara Milan-Fiorentina sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere tre petardi e
accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Napoli-Roma sostenitori della Soc. Napoli, accendevano quattro fumogeni e
alcuni bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria, facevano
esplodere due petardi nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.