LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 3 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 3 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. GENOA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. JUVENTUS
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. PALERMO
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Catania sostenitori della Soc. Atalanta accendevano due fumogeni
nel proprio settore;
nel corso della gara Genoa-Palermo sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere un petardo
nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Torino sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due
fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Juventus-Cagliari sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere due
petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Lazio-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
nel corso della gara Napoli-Roma sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni e
facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Genoa-Palermo sostenitori della Soc. Palermo accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
nel corso della gara Chievo Verona-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria facevano
esplodere due petardi nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.