LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 3 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. GENOA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 3 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. GENOA

Soc. INTERNAZIONALE

Soc. JUVENTUS

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. PALERMO

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Catania sostenitori della Soc. Atalanta accendevano due fumogeni

nel proprio settore;

nel corso della gara Genoa-Palermo sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere un petardo

nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Torino sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due

fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Juventus-Cagliari sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere due

petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

nel corso della gara Napoli-Roma sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni e

facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Genoa-Palermo sostenitori della Soc. Palermo accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

nel corso della gara Chievo Verona-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria facevano

esplodere due petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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