LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 10 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. LECCE Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 10 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. LECCE
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Soc. ROMA
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Lecce-Internazionale sostenitori della Soc. Lecce fatto esplodere sei petardi
nel proprio settore, lanciandone uno nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Lecce-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale fatto esplodere un
petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Milan-Reggina sostenitori della Soc. Milan accendevano due fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Roma-Genoa sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e
facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Siena sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere due
petardi nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.