LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 10 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. LECCE Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 10 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. LECCE

Soc. INTERNAZIONALE

Soc. MILAN

Soc. ROMA

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Lecce-Internazionale sostenitori della Soc. Lecce fatto esplodere sei petardi

nel proprio settore, lanciandone uno nel recinto di giuoco;

nel corso della gara Lecce-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale fatto esplodere un

petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Reggina sostenitori della Soc. Milan accendevano due fumogeni nel

proprio settore;

nel corso della gara Roma-Genoa sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e

facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Siena sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere due

petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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