COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/05/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/05/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INSIEME – PESCARA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3; SQUALIFICA DEI CALCIATORI CHIACCHIARETTA LORIS, CICCARONE RENATO E D'OTTAVIO MANUEL FINO AL 31/5/09; SQUALIFICA DEL CALCIATORE SURRICCHIO ALESSANDRO FINO AL 30/4/09; SQUALIFICA DEL CALCIATORE AURITI ANDREA FINO AL 31/3/09; INIBIZIONE AL DIRIGENTE BARILE ERMEDIO FINO AL 31.5.09) IN RELAZIONE ALLA GARA INSIEME PESCARA / VILLA RASPA '95, DISPUTATA IL 28/2/09 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 29 DEL 5/3/09 – DEL. PROV.LE DI PESCARA).

  Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Insieme Pescara ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo poiché al 22° del secondo tempo Barile Ermedio, entrato in campo, minacciava e spingeva un calciatore della squadra avversaria e veniva pertanto allontanato dall'arbitro, ma reiterava le minacce e le spinte nei confronti dello stesso calciatore, che nel frattempo era stato sostituito, fuori dal terreno di giuoco; in conseguenza di tale ultimo episodio i giocatori di entrambe le squadre uscivano dal campo e si soffermavano nei pressi degli spogliatoi costringendo l'arbitro a chiamare i capitani affinché si adoperassero per richiamare i compagni di squadra a riprendere l'incontro, ciò che effettivamente i due capitani facevano, sebbene nel frattempo l'arbitro rilevava quanto segue: Chiacchiaretta Loris colpiva un avversario con uno schiaffo e spintonandone altri tre; Auriti Andrea spintonava due avversari ed ingiuriava indistintamente i giocatori della squadra avversaria; Surricchio Alessandro spintonava due avversari facendone cadere uno a terra ed inguiuriava indistintamente gli avversari; Ciccarone Renato spintonava alcuni avversari e ne colpiva uno con un calcio ad una gamba; D'Ottavio Manuel spintonava alcuni avversari, ne colpiva uno con un calcio ad una gamba, e tentava di colpire un altro senza riuscirvi. In conseguenza degli episodi sopra descritti l'arbitro riteneva espulsi i suddetti giocatori e sospendendo, quindi, la gara, poiché la società Insieme restava sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito.

  La società appellante ha dedotto che al 25° del secondo tempo si trovava in vantaggio per 3 – 1 e che, per tale motivo, aveva quale unico interesse quello di portare a compimento la gara; ha dedotto, inoltre, che il sig. Barile Ermedio era effettivamente entrato in campo, ma solo dopo il permesso del direttore di gara, il quale aveva interrotto il gioco al fine di far prestare soccorso al calciatore Surricchio Alessandro vittima di un incidente di gioco; ha dedotto, infine, che ai cinque giocatori espulsi non era stato notificato alcun formale provvedimento che imponesse loro di abbandonare il terreno di gioco, concludendo, quindi, per l'annullamento delle sanzioni ovvero, in subordine, per la loro riduzione.

  Tale posizione è stata ribadita anche in sede di audizione personale, mentre la società controinteressata non ha fatto pervenire scritti difensivi.

  L'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti sia con riguardo alla gravità dei fatti accaduti, sia con riguardo alle modalità di identificazione dei responsabili degli episodi contestati, individuati dal direttore di gara senza alcuna incertezza.

Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, tenuto conto che la versione dei fatti fornita dalla società appellante è categoricamente smentita dal rapporto arbitrale e non è suffragata da alcun elemento probatorio.

  Anche l'eccezione relativa alla mancata notifica dei provvedimenti d'espulsione non può trovare migliore sorte, tenuto conto che, in caso di incidenti, l’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro - se le circostanze lo consentono - deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara: tale procedura è stata compiutamente posta in essere nel caso di specie, come risulta dal rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere.

  Del resto la semplice e gratuita illazione che: “ .... l'identificazione dei tesserati calciatori dell'Insieme destinatari di una pesantissima sanzione mai applicata prima, sia avvenuta a posteriori, a tavolino e non attraverso la ricognizione dl numero della maglia indossata .... “ non può trovare ingresso nel presente procedimento, poiché assolutamente priva di qualsiasi riscontro.

  Per i motivi che precedono, le sanzioni comminate dal giudice di primo grado devono trovare integrale conferma in questa sede, stante la loro adeguatezza alla fattispecie in esame.

  Per quanto precede, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa corrisposta nella minore somma di € 100,00, anziché nella misura di € 130,00, con addebito alla società appellante della relativa differenza.

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