COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE FERRINI REMO FINO AL 31.10.09; SQUALIFICA AL CALCIATORE DE MUTIIS DONATO FINO AL 30.6.11) INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / JAGUAR DISPUTATA IL 4/3/09 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 51 DEL 12/3/09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: quanto alla pena pecuniaria, perché propri sostenitori fin dall'inizio della gara rivolgevano reiterate volgari offese all'arbitro e pesanti minacce , anche nei confronti dei suoi familiari e degli Organi Federali; nel corso del secondo tempo, lanciavano nei confronti dello stesso arbitro delle pietroline e una di queste lo colpiva ad un occhio provocandogli lacrimazione e rossore; alcuni sostenitori, inoltre, scavalcavano la rete di recinzione con fare minaccioso, venendo fermati da calciatori; a fine gara mentre l'arbitro si recava alla propria autovettura i tifosi reiteravano il comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo, senza conseguenze;

quanto all'inibizione, poiché Ferrini Remo, allontanato per aver offeso l'arbitro, dall'esterno del terreno di gioco reiterava il comportamento offensivo e nell'intervallo della gara mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi gli tirava sul viso un pallone che veniva "parato" con le mani dallo stesso arbitro, per cui riportava dolore e rossore alla mano e gonfiore ad un dito;

quanto alla squalifica, poiché De Mutiis Donato, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva l'arbitro e benché fermato da compagni colpiva con un calcio al fondo schiena lo stesso direttore di gara; nel corso del secondo tempo dopo essersi fatto la doccia rivolgeva minacce e lanciava delle pietre verso lo stesso arbitro e dopo aver scavalcato un cancello gli si dirigeva contro brandendo un'asta metallica e benché trattenuto dai compagni gliela lanciava contro, senza colpire.

  La società appellante ha dedotto la totale insussistenza degli addebiti, poiché non corrisponderebbero al vero. Ciò in quanto la gara, essendo un recupero infrasettimanale, si era disputata in un giorno lavorativo, con presenza di spettatori limitata ad alcune decine, per la gran parte pensionati non in grado di scavalcare recinzioni o adottare comportamenti minacciosi; deduceva, inoltre, che il dirigente Ferrini sarebbe stato allontanato dal campo per avervi fatto ingresso senza autorizzazione per soccorrere un calciatore rimasto a terra e non per avere offeso

l'arbitro, al quale non avrebbe tirato una pallonata; deduceva, infine, che il calciatore De Mutiis, giustamente espulso per doppia ammonizione, si sarebbe allontanato dal campo senza protestare e senza avvicinarsi al direttore di gara, avrebbe scavalcato la recinzione, ma solo per uscire dal rettangolo di gioco e non per farvi ingresso, tanto meno brandendo un'asta metallica.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Il direttore di gara, infatti, nel supplemento di rapporto, se da un lato ha confermato integralmente il comportamento ingiurioso e minaccioso posto in essere dal dirigente Ferrini e dai sostenitori della società appellante, dall’altro, invece, in palese contrasto con quanto riportato nel referto di gara, ha qualificato il gesto del calciatore De Mutiis non come un atto di violenza, bensì come un semplice tentativo che, in quanto tale, può e deve essere sanzionato in maniera decisamente meno affittiva.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara la Commissione ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore De Mutiis Donato fino al 31.12.09, nonché ridurre, comunque, la pena pecuniaria nei confronti dell’A.S.D. Goriano Sicoli a € 350,00, onde rapportarla a quelle patite da altre società in casi simili e fattispecie analoghe a quella di cui si discute, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore De Mutiis Donato fino al 31.12.09 e di ridurre l’ammenda inflitta alla società appellante a € 350,00, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

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