COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ODORISIANA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (INIBIZIONE SIG. STANISCI DOMENICO FINO AL 3.6.09; SQUALIFICA PER SEI GARE AI CALCIATORI STANISCI WILLIAM E COLAIACOVO MICHELE) IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA / LENTELLA, DISPUTATA IL 3/5/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 39 DEL 7/5/09 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).
Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Odorisiana ha impugnato e chiesto la riduzione dell’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Stanisci Domenico, poiché, a fine gara, impediva all’arbitro di fare rientro nel suo spogliatoio e gli profferiva frasi ingiuriose; ha chiesto, inoltre, la riduzione delle squalifiche ai calciatori Stanisci William e Colaiacovo Michele adottate G.S. poiché il primo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, abbandonando il campo, applaudiva ironicamente il direttore di gara profferendo frasi ingiuriose e tentando di colpirlo con una manata, senza riuscirvi e per avere, il secondo, a fine gara, avere tirato della sabbia all’arbitro, per averlo offeso, profferendo una frase ingiuriosa e, infine, per avergli scagliato il pallone contro, senza colpirlo.
La società appellante ha contestato gli addebiti ai propri tesserati in quanto il dirigente Stanisci Domenico, pur avendo usato espressioni non adeguate nei confronti del direttore di gara, non lo avrebbe offeso, né gli avrebbe impedito di raggiungere lo spogliatoio, mentre il calciatore Stanisci William avrebbe soltanto applaudito l’arbitro in maniera ironica senza, però, offenderlo e senza tentare di colpirlo, avendo il medesimo abbandonato il campo subito dopo l’espulsione e mentre, infine, il calciatore Colaiacovo Michele, non avrebbe volontariamente colpito il direttore di gara con il pallone.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, atteso che il rapporto di gara è chiaro ed inequivocabile a riguardo, onde questa Commissione non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.