COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
7.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA TRICARICO (ECCELLENZA) AVVERSO SQUALIFICA PER 4 GARE DEL CALCIATORE TEDESCO ONOFRIO, COME RIPORTATO SUL CU N. 103 DEL 29.04.2009.
Letto il reclamo presentato dalla società AZZURRA TRICARICO avverso la squalifica per 4 gare del calciatore TEDESCO ONOFRIO, così come pubblicata sul CU n. 103 del 29.04.2009;
Esaminati gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dalla lettura del rapporto di gara emerge a carico del calciatore in questione in condotta ingiuriosa ed irriguardosa ai danni del D.G., caratterizzata da frasi offensive, con l’aggravante di aver posto la mano sul petto dello stesso arbitro, senza, peraltro, alcuna conseguenza;
Ritenuto, alla luce di quanto disposto dall’art. 19, comma 4, lettera a, del C.G.S. che la sanzione inflitta può essere rideterminata come dal dispositivo su riportato, attesa l’assenza di conseguenze per il D.G.;
P.Q.M.
· accoglie parzialmente il proposto reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore TEDESCO ONOFRIO a 3(tre) gare;
· dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.