COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

(232) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASC D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC

SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD

Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

La Commissione disciplinare nazionale,

letto il ricorso proposto dalla Soc. ASC D. Jordan Aufugum avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Calabria emessa

a carico della Soc. San Marco, a seguito di deferimento della Procura Federale, di cui al CU n. 121 del 31.3.2009;

sentite la parte ricorrente, nonché la FC San Marco, parte resistente, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 36

comma 10 CGS;

riservato il provvedimento così come richiesto dalle parti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso come da separata ordinanza letta alle parti in udienza e allegata al relativo verbale.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

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