COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 141 della società A.S. VIRTUS GIOIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 39 del 9.04.2009 (Squalifica allenatore AVVENTUROSO Pasquale fino al 30.07.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.C. Don Bosco – A.S. Virtus Gioia del 04.04.2009 risulta che:

- al 15° del I tempo, il direttore di gara consentiva l’entrata sul terreno di gioco del massaggiatore dell’A.S. Virtus Gioia per assistere

un calciatore della propria società, infortunatosi. Mentre il massaggiatore prestava le proprie cure, si accendeva un diverbio fra i due

allenatori, Avventuroso Pasquale (Virtus Gioia) e Carnà Trionfo (Don Bosco), al quale facevano seguito reciproche spinte ed, infine,

schiaffi e pugni. A quel punto, gli occupanti delle due panchine ed alcuni calciatori che si trovavano sul terreno di gioco accorrevano

verso i due contendenti e tentavano di dividerli, senza tuttavia riuscirci.

In quel frangente, facevano irruzione sul terreno di gioco numerosi tifosi di entrambe le società, provocando una rissa generale.

Il direttore di gara, dopo aver verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, non potendo fronteggiare le turbolenze

in atto, in considerazione anche dell’assenza delle Forze dell’Ordine, decideva di sospendere definitivamente la gara. Pertanto,

provvedeva a notificare ai capitani delle società l’allontanamento dei due allenatori (non potendo farlo direttamente ai due

interessati) e la sospensione definitiva dell’incontro.

Il Giudice di I grado, alla luce dei fatti verificatisi, fra i provvedimenti adottati squalificava l’allenatore della Società Virtus Gioia,

Avventuroso Pasquale, fino al 30 luglio 2009 (cfr. C.U.n.39 del 09.04.2009 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante ricorre avverso la decisione suddetta sostenendo che non sia stato l’allenatore Avventuroso Pasquale a rendersi

protagonista dello scontro con l’allenatore della società avversaria, come invece rilevato dal direttore di gara nel rapporto a sua

firma, bensì il dirigente Saccà Roberto. Pertanto, nella considerazione che l’arbitro sia incorso in uno scambio di persona, ha

allegato al reclamo le foto autenticate dei due tesserati in questione da mostrare al direttore di gara.

Quest’ultimo, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, dopo aver visionato attentamente entrambe le foto, ha confermato

integralmente quanto dichiarato nel rapporto, asserendo di essere assolutamente certo dell’identità dell’allenatore Avventuroso

Pasquale.

Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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