COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 del 10 giugno 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 150 del 10 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 203 della società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°47 del 28.05.2008 (Squalifiche calciatori ZOJZA Giustino, AUDIA Biagio, BASILE Pasqualino e BARILLARI
Cristian per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai
calciatori Zojza Giusino, Audia Biagio, Basile Pasqualino e Bacillari Cristian ed i particolare che va tenuto conto che il
comportamento sebbene offensivo non è stato caratterizzato da atti di eccessiva violenza e che in ogni caso il tutto va ricondotto
nello spirito che caratterizza le manifestazioni di calcio giovanile dove i tesserati non hanno ancora acquisito i principi basilari del
comportamento disciplinare, per cui si rende necessario in fase di sanzionamento tener conto della giovane età dei soggetti
penalizzati;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche inflitte ai calciatori ZOJZA Giustino, AUDIA Biagio, BASILE Pasqualino e
BARILLARI Cristian a CINQUE giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
RECLAMO N. 204 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°83 del 04.06.2008 (Squalifica calciatore GUALTIERI Manuel per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Gualtieri Manuel;
la sanzione va rimodulata riducendola a cinque giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore GUALTIERI Manuel a CINQUE giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.