COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL SAN GIORGIO – GARA REAL TERZIGNO / REAL SAN GIORGIO DEL 29.03.2009 –
1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. La reclamante
contesta la decisione del G.S.T. che, in riferimento alla gara in questione, ha omologato il risultato
raggiunto sul campo di gara, che aveva visto prevalere la società ospitante per 4-1. Ben vero, nonostante
l’incertezza in ordine alla richiesta sostanziale avanzata a questa C.D.T. dalla società reclamante, si deduce
che questa intenderebbe richiedere al presente organo giudicante l’applicazione della sanzione sportiva
della perdita della gara in ragione del comportamento dei tifosi della società ospitante (laddove nel reclamo
si fa espresso riferimento all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che, invece, è norma sanzionatoria di
altra fattispecie, non conferente al caso). Orbene, la C.D.T., letti gli atti ufficiali di gara, tenuto conto
dell’audizione del direttore di gara presso il Giudice Sportivo Territoriale e preso atto delle deduzioni di
entrambe le parti, ritiene che per l’episodio della persona entrata sul terreno di giuoco per aggredire alcuni
componenti della società Real San Giorgio, possa applicarsi l’esimente di cui all’art. 13 del Codice di
Giustizia Sportiva, atteso che la società ospitante: a) ha adottato idonee misure per lo svolgimento della
gara a porte chiuse, all’uopo impiegando idonee risorse; b) ha cooperato con le Forze dell’ordine, che ha
direttamente chiamato ad intervenire, in seguito all’episodio rilevante, al quale ha fatto riferimento la società
reclamante (invasione di campo, da parte di persona estranea, appartenente alla società Real Terzigno,
che aggrediva alcuni componenti della società Real San Giorgio); c) non ha omesso né prevenzione né
vigilanza, come risulta dal referto di gara. L’elemento determinante, ai fini della decisione di questa C.D.T.,
deve individuarsi nell’espressa valutazione dell’arbitro – confermata all’atto della sua audizione presso il
Giudice di primo grado ed assolutamente non abbisognevole di approfondimento, in ragione della sua
assoluta chiarezza – che ha puntualizzato: 1. che il dirigente locale si era personalmente preoccupato di far
allontanare il tifoso; 2. che grazie ai dirigenti di entrambe le società era stata ristabilita la calma; 3. che,
convocati i capitani delle due società, l’arbitro “decideva di riprendere la gara, che portava a termine
regolarmente”; 4. di non aver mai riferito ad alcun dirigente che avrebbe ripreso la gara pro-forma, dopo
l’interruzione momentanea. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Real San Giorgio.