COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BELLIZZI CALCIO – GARA ATL. SOCCER / BELLIZZI CALCIO DELL’11.01.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo,
proposto avverso la delibera del G.S.T. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che i calciatori di seguito elencati sono tutti tesserati, a favore
della società Atletico Soccer, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara di riferimento:
Mattia Marco, nato il 4.11.1973 (dal 10.01.2009); Lanzara Aniello, nato l’8.09.1970 (dal 21.11.2008); Sara
Marco Valerio, nato il 7.07.1965 (dal 31.10.2008); Nastri Christian, nato il 17.03.1989 (dal 15.12.2008).
Viceversa, il calciatore Aribi Ahmed Enrique, nato il 2.02.1986, inserito nella distinta ufficiale della società
Atl. Soccer con il n. 14, è risultato non tesserato a favore della società Atletico Soccer. Tuttavia, deve
rilevarsi che egli, come si evince con chiarezza dal referto di gara e dalla documentazione ad esso allegata,
non ha partecipato, neppure per una frazione minima di gioco, alla gara di cui al reclamo in esame. Di
conseguenza, come dalla relativa norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 17, comma 5, ultimo
capoverso), non può infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto “la posizione
irregolare dei calciatori di riserva… determina l’appplicazione della sanzione della perdita della gara nel solo
caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”. Quanto alla doglianza della
reclamante (con richiesta di attivazione della Procura Federale, per i relativi accertamenti), in ordine
all’identificazione dei calciatori Mattia Marco e Nastri Christian, non può che conferirsi valore probatorio alle
dichiarazioni del direttore di gara, rese in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale. Quanto al
Nastri, l’arbitro, pur non ricordando con quale documento, ha dichiarato di averlo identificato “a mezzo di
valido documento di riconoscimento” e che il calciatore “corrispondeva alla persona”. Quanto al Mattia
Marco, l’arbitro ha dichiarato di averlo reidentificato, a seguito di espressa richiesta della società Bellizzi
Calcio. Le affermazioni della reclamante, dunque, non possono trovare accesso in questa sede, anche nel
rispetto del principio basilare della giustizia sportiva, che conferisce alle dichiarazioni arbitrali la qualità di
fonte privilegiata di prova, confutabile soltanto nell’ipotesi che sia esibita la prova del contrario. Atteso
quanto innanzi specificato, non può e non deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, in
ragione sia delle richiamate dichiarazioni arbitrali, sia della circostanza che la società reclamante si è
limitata a proprie affermazioni di parte, prive però di alcun supporto documentale, o probatorio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Bellizzi Calcio; di sanzionare la società Atl. Soccer, in
ragione dell’inserimento in distinta del calciatore Aribi Ahmed Enrique, in posizione irregolare, con
l’ammenda di euro 80,00; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
reclamante.