COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA IL MANDAMENTO / VISCIANO FIESTA DEL 28.03.2009 – 2^

CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha impugnato la delibera del G.S.T.

pubblicata sul C.U. n. 90, del 9.04.2009, ne rileva la fondatezza. Questa Commissione, preliminarmente,

conferma l’inammissibilità del reclamo per quel che concerne le prime due doglianze rivolte al Giudice di

Primo Grado, quanto alla parte che concerne la richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico

dell’arbitro e la presunta, errata identificazione dei calciatori. La motivazione dell’inammissibilità è relativa

alla circostanza che la società reclamante non ha provveduto a formalizzare, entro la mezzanotte del girono

successivo a quello di svolgimento della gara medesima, il prescritto preannuncio di reclamo, con le

modalità di rito. Per quanto riguarda, invece, i motivi di reclamo relativi alla supposta posizione irregolare

dei calciatori, agli effetti del tesseramento, il reclamo non può essere giudicato inammissibile, in quanto la

relativa doglianza è di esclusiva competenza del Giudice di primo grado. Tanto premesso, questa C.D.T.,

annullando, con rinvio, la decisione del medesimo Giudice Sportivo Territoriale, rimette gli atti al Giudice

Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per un nuovo esame nel merito. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara ed alla

presunta irregolarità nell’identificazione dei calciatori della società Il Mandamento; in accoglimento

del reclamo, di annullare, con rinvio, l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale; dispone

la trasmissione degli atti al G.S.T. presso il C.R. Campania per un nuovo esame nel merito; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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