COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CLUB PONTE 98 – GARA CLUB PONTE 98 / VITULANO DEL 14.03.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato
rituale richiesta di audizione, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento tenuto dal sig.
Rafdi Micham, allenatore della società reclamante, nei confronti del direttore di gara, la sanzione appare
meritevole di riduzione. Nella sua audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha confermato integralmente
quanto specificato nel rapporto ufficiale di gara. Tuttavia, questa C.D.T. ritiene che, pur avendo l’allenatore
contestato l’arbitraggio con espressioni irriguardose ed obiettivamente gravi, deve precisarsi che non può
ritenersi integrata, nella circostanza, la fattispecie del tentativo di aggressione. Per quanto sopra, per motivi
di equità, questa C.D.T. ritiene dover ridurre la squalifica, inflitta dal primo Giudice all’allenatore Rafdi
Micham, fino a tutto il 31.12.2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Club Ponte 98, di ridurre la squalifica, a
carico dell’allenatore Rafdi Micham, fino a tutto il 31.12.2009; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.