COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI BARISANO NINO E PICCIRIILLI NIC

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°71 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI BARISANO NINO E PICCIRIILLI NICOLA, ALL’EPOCA RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.C. MONTEODORISIO, PER VIOLAZIONE, IL PRIMO, DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA II E ALL’ART. 37, PUNTO “C” DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, IL SECONDO DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA I, C.G.S., NONCHE’ DELL’A.C. MONTEODORISIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S.

  Con nota del 05.12.08, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Sig. Piccirilli Nicola consentito nel corso della stagione 2007/2008 e 2008/2009 che la conduzione tecnica della prima squadra fosse svolta di fatta dal dirigente Barisano Nino senza che lo stesso avesse la relativa abilitazione, né autorizzazione prevista dall’art. 40, comma II, delle N.O.I.F.;

- il Sig. Barisano Nino svolto le funzioni di tecnico, senza essere in possesso delle relative abilitazioni e autorizzazioni;

- la società A.C. Monteodorisio violato l’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente e all’altro tesserato.Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 25.05.2009 regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.06.09, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva e, all’udienza di discussione, sono comparsi il Sig. Barisano Nino, e il rappresentante della Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli. Questi ultimi hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 23 C.G.S., ed il relativo  verbale è stato allegato agli atti del procedimento.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento effettuato nei confronti del Piccirilli e della società e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre nei confronti del Piccirilli e di € 500,00 di ammenda in danno della società.

Nel merito, la Commissione, ritenuta congrua la sanzione patteggiata dal Barisano, applica a richiesta dello stesso la inibizione di mesi quattro e, risultando per tabulas, la responsabilità degli altri soggetti deferiti, la Commissione ritiene equo irrogare al Presidente della società, Sig. Piccirilli Nicola, tre mesi d’inibizione; e alla società A.C. Monteodorisio € 300,00 d’ammenda.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Barisano Nino quattro mesi d’inibizione, al Sig. Piccirilli Nicola, tre mesi d’inibizione ed alla società A.C. Monteodorisio € 300,00 d’ammenda.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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