COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 112 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 DEFERIMENTO DEL SIGNOR CARCURO GIULIO E DELLA SOCIETà BANZI IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 - COMMA 1 -, 4 E 5 – COMMA 1 - DEL C.G.S. (prot. n: 48/2008-09 registro C.D.T.).

Con nota del 20.03.2009, prot. n.5586/254/pf07-08/GT7dl, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il signor Carcuro Giulio, all’epoca dei fatti cassiere della società AC Banzi, per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 5, commi 1 e 4, del C.G.S., per aver rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni lesive della reputazione, del prestigio e dell’onorabilità di organi federali, nonché della violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, innanzi ad organi delle Giustizia sportiva, e la società AC Banzi per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 5, del C.G.S.

Contestati ritualmente gli addebiti, eseguiti tutti gli accertamenti di rito, preso atto che i deferiti, benché ritualmente convocati, non si sono presentati alla seduta fissata, senza addurre alcun legittimo impedimento.

Aperto ritualmente il dibattimento e terminata la discussione con le richieste formulate dal sostituto Procuratore federale, col. Domenico Infante, il procedimento veniva trattenuto per decisione nella stessa seduta.

Preso atto che sia il signor Carcuro Giulio che la società Banzi non hanno fatto pervenire alcuna controdeduzione e/o memoria difensiva o richiesta di audizione ai sensi dell’art. 30, n.8, del CGS, né agli atti risultano smentite,

precisazioni o rettifiche in ordine ai fatti per cui è procedimento.

Preso atto, altresì, delle risultanze delle istruttorie espletate dal Collaboratore della Procura federale e delle richieste formulate dal rappresentante della Procura, il quale, ritenute accertate le responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle condizioni ascritte, formulava la richiesta di mesi 3(tre) di inibizione per il sig. Carcuro Giulio e di € 300.00 di ammenda per la società Banzi.

Premesso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Federale (e prima della CAF) in tema di potere di deferimento, le disposizioni del CGS, per l’ampiezza del loro contenuto e per le finalità perseguite, rappresentano norme di carattere generale ed il loro ambito di applicazione non può essere circoscritto a casi specifici o tassativi, ma si estende indistintamente a tutte le situazioni che attengono alla violazione dei doveri e degli obblighi sanciti dai precetti regolamentari e che, a tal fine, è conferito agli Organi Federali un potere-dovere di controllo e di intervento che si inquadra nel più generale obbligo di vigilanza sul comportamento dei soggetti e delle strutture che operano nell’ambito federativo.

Considerato che le frasi contenute nell’articolo di stampa pubblicate il 22.09.2007 sul quotidiano “la Nuova del sud” si rivelano lesive per il prestigio e la onorabilità degli organi federali chiamati in causa, le cui attività e le decisioni possono costituire oggetto di censura nelle opportune e competenti sedi istituzionali e non attraverso pubbliche dichiarazioni rilasciate alla stampa, tendenti a mettere in cattiva luce l’operato di tali organi.

Ritenuto che di dette violazioni è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità oggettiva e diretta.

P.Q.M.

·  Infligge al signor CARCURO GIULIO l’inibizione di mesi 3(tre) ed alla società AC BANZI l’ammenda di € 300.00.

La presente decisione va comunicata alle parti, a norma dell’art. 35, n.4-1, del C.G.S. a cura della Segreteria del C.R.B. 

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