COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di :
Sig. FRANCO Francesco,(Presidente della società La Sportiva Cariatese) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del
C.G.S., in relazione all’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., nonché la
società LA SPORTIVA CARIATESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
• vista ed acquisita la segnalazione del Segretario della Associazione Italiana Allenatori Calcio, Giuliano Ragonesi con la quale è
stata denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dal tecnico Tucci Marcello (codice n. 47423) che nella stagione sportiva
2007/2008, dopo essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della società STRONGOLI partecipante al campionato di 2°
categoria calabrese, ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra della società CARIATESE partecipante al campionato di
promozione;
• acquisita copia della scheda personale del sig. Tucci Marcello;
• acquisita la relazione conclusiva del collaboratore alle indagini dott. Francesco Iuliano con la relativa documentazione allegata;
• considerato che:
- in data 30.01.2008 il Presidente della società Cariatese provvedeva a segnalare al Comitato Regione Calabria l’entrata come socio
dirigente del Sig. Tucci Marcello con contestuale richiesta di emissione della tessera accompagnatori ufficiali;
- nel rapporto di gara relativo alla partita Cariatese – Amantea del 02.02.2008 disputatasi a Cariati il Sig. Tucci risulta esser stato
inserito in distinta sotto la voce “massaggiatore”;
- in data 12.02.2008 il Presidente della Cariatese provvedeva a comunicare al Comitato regionale calabro le dimissioni del dirigente
Tucci Marcello;
- in sede di audizioni dinanzi al collaboratore della Procura Federale il calciatore della AS CARIATESE Cimino Gaetano ha
dichiarato di aver visto il Tucci nella sola partita del 02.02.2008 mentre l’arbitro effettivo Vrenna Antonio ha confermato la presenza
in campo del Tucci in qualità di allenatore della Cariatese;
- il Presidente della Cariatese, Franco Francesco ha riferito di aver inserito il Sig. Tucci nei quadri federali malgrado tesserato come
allenatore federale in assoluta buona fede e di aver immediatamente sollecitato il Tucci a presentare le dimissioni non appena
venuto a conoscenza della incompatibilità;
• considerato che dall’esame della documentazione nonché dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini è oggettivamente
emerso che il Sig. Tucci Marcello, già allenatore per la stagione 07/08 della società Strongoli, ha svolto la funzione di allenatore per
la Cariatese in occasione della partita del 02.2.2008;
• ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrano a carico del tesserato Tucci Marcello gli estremi della violazione
dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt.
38 comma 4 delle NOIF, 35 commi 1 e 2, del Regolamento per il Settore Tecnico, e 38 comma 1 NOIF, per il quale si procede con
separato atto di deferimento presso la competente Commissione disciplinare c/o Settore tecnico;
• considerato altresì che i fatti sopra descritti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità
sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento per il
Settore Tecnico e 38 comma 4 NOIF ascrivibili al Sig. Franco Francesco Presidente della LA SPORTIVA CARIATESE all’epoca dei
fatti nonchè dell’art. 4 commi 1 e 2 per la violazione commessa dal proprio Presidente e dai propri tesserati alla società LA
APORTIVA CARIATESE;
• vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Roberta Leoni;
• visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente;
ha deferito
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 19.2.2009, Prot. n° 4710/287 pf 08-09/MS/vdb:
1) Il Sig. Franco Francesco Presidente de La Sportiva Cariatese;
2) la società LA SPORTIVA CARIATESE
per rispondere:
o il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in
relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF;
o la seconda della violazione dell’ 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla condotta
ascrivibile al proprio Presidente ad ai propri tesserati;
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 25 maggio 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello. Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
• mesi due (2) di inibizione nei confronti di FRANCO Francesco – Presidente della società La Sportiva Cariatese
• ammenda di € 500,00 alla società LA SPORTIVA CARIATESE
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dell’illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione:
• per il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in
relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF,
• per la seconda della violazione dell’ 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla
condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
• al Sig. FRANCO Francesco, quale presidente pro tempore della società LA SPORTIVA CARIATESE, la sanzione
dell’inibizione pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;
• alla società LA SPORTIVA CARIATESE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).