COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di :

Sig. USSIA Fortunato (Presidente della società Monasterace), della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché

la società U.S. MONASTERCAE a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

delegato il Sostituto Procuratore Avv. Agnese Massaro in ordine agli accertamenti necessari circa i giudizi offensivi nei confronti

dell’arbitro Sergio Fascetti, e lesivi della onorabilità del CRA di Calabria, espressi con missiva trasmessa al predetto CRA Calabria

dalla Società US Monasterace a seguito della gara US Badolato - Monasterace del 16.3.08 (cfr.: all.6);

letta la relazione del Collaboratore, Avv. Vincenzo Cardone, nonché tutti gli atti alla stessa allegati (cfr.:da 1 a 17);

rilevato che le indagini svolte e la documentazione acquisita hanno consentito di accertare con certezza i seguenti elementi:

• che il fax, che ha dato origine al presente procedimento, con il quale sono stati divulgati pesanti ed irrispettosi giudizi

sull’operato e le competenze dell'Arbitro Sergio Fascetti di Reggio Calabria, in relazione al comportamento da questi tenuto nel

corso della gara Badolato-Monasterace del 16.03.2008, nonché sono state gettate incresciose ombre ed improvvide insinuazioni sui

criteri in base ai quali il CRA Calabria procede alle designazioni arbitrali, è stato inviato, in data 17.03.2008, dal nr.0963-93542,

appartenente alla Croce Rossa Italiana, sezione di Vibo Valentia, su carta intestata “Unione Sportiva di Monasterace” e reca un

frego illeggibile sotto la dicitura “Usd Monasterace” (cfr.: all.10);

• che la carta intestata, utilizzata dalla US Monasterace per le proprie comunicazioni ufficiali (reperita dal Collaboratore e

riconosciuta in quanto tale dal Sig. Andrea Ussia, vice presidente della Società – cfr.: all.11 e all.15), risulta del tutto simile a quella

impiegata per il fax 17.03.08 (cfr.: all. 10), differenziandosi solo per l’utilizzo del carattere inclinato, e non per l’impiego di altri loghi,

segni distintivi o colori particolari;

• che i fatti descritti nel fax in parola (attinenti all’arbitraggio del Sig. Fascetti; al preteso errore che da questi sarebbe stato

commesso nell’individuazione del calciatore espulso dalla panchina e – soprattutto – alla mancata sottoscrizione, da parte del

dirigente accompagnatore dell’U.S. Monasterace, del rapporto arbitrale, in dipendenza del supposto errore del direttore

dell’incontro), possono essere stati conosciuti, in maniera così dettagliata, solo dai soggetti presenti al momento della redazione del

verbale di gara, e cioè dall’Arbitro Fascetti e dai due dirigenti accompagnatori delle Società, individuati nelle persone dei Signori

Vasile Elizio per il Badolato, e Ussia Andrea per il Monasterace, come riconosciuto, nel corso delle rispettive audizioni, da tutti e tre i

soggetti testè citati;

ritenuto:

- che, avendo negato entrambi i dirigenti del Monasterace (cfr.: Fortunato ed Andrea Ussia, rispettivamente padre e figlio),

ascoltati in sede di indagine, la paternità del fregio illeggibile posto in calce al documento ingiurioso in oggetto, non può dirsi

raggiunta piena prova in ordine alla sicura imputazione del contenuto del fax 17.03.08 ad un ben individuato soggetto;

- che, ciò nonostante, gli incontrovertibili fatti dianzi elencati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, e, in quanto tali,

inducono a ritenere la responsabilità disciplinare della U.S. Monasterace in ordine ai pesanti giudizi e le opinioni, di contenuto

palesemente infamante e diffamatorio, espressi nella comunicazione via fax 17.03.08 in parola, nei confronti dell’Arbitro Sergio

Fascetti e del CRA Calabria;

- che ciò costituisce evidente violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, che impone alla società ed ai dirigenti l’osservanza delle

norme e degli atti federali, oltre ad un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e probità, con particolare riferimento ai

giudizi espressi nei confronti degli altri soggetti appartenenti all’ordinamento federale;

- che dette violazioni sono ascrivibili, in via diretta, al Sig. Fortunato Ussia, Presidente della Società, nonché alla Società

medesima, per il rapporto di immedesimazione organica in relazione all’art. 4 comma 1. C.G.S.;

vista la proposta del sostituto procuratore Avv. Agnese Massaro;

visto l’art. 32, comma 4. C.G.S.;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 5.11.2008, Prot. n° 2240/1393pf 07-08/GR/BLP:

• il Sig. USSIA FORTUNATO, nella sua qualità di Presidente della US Monasterace per rispondere della violazione di cui

all’art. 1 comma I C.G.S. in relazione ai contenuti palesemente ingiuriosi e diffamatori espressi nel fax 17.03.08 nei confronti

dell’Arbitro Sergio Fascetti e del CRA Calabria, così come meglio indicato nella parte motiva che precede;

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