COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCUR
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. MARIANO e del suo PRESIDENTE sig.ra Manuela DONDA.
Con raccomandata 17 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:
· la sig.ra Manuela DONDA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.
· l’A.S.D. MARIANO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26 giugno 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 26 giugno 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Giorgio MEDEOT per il deferito Presidente e in rappresentanza della Società ASD “MARIANO” di cui è Vice Presidente, giusta delega dd 25.06.2009 a firma del Presidente Manuela Donda.
Dato luogo alla discussione, il sig. Giorgio MEDEOT, per il deferito Presidente e in rappresentanza della società di cui è Vice Presidente, illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando l’impegno della Società che utilizza in prima squadra regolarmente 5 o anche 6 fuoriquota coi quali, se ci fosse un numero adeguato di coetanei, potrebbero costruire una squadra da schierare nei campionati giovanili nel rispetto delle norme federali. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto alla sig.ra Manuela DONDA: inibizione per giorni 40 (quaranta);
Quanto all’ ASD “MARIANO”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda
risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.
I deferiti hanno chiesto che sia dato atto dell’attenzione della società verso il settore giovanile, chiedendo al contempo l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione l’impegno della Società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui
decide
- di inibire il Presidente Manuela DONDA per giorni 40 (quaranta), a tutto il 9 agosto 2009
- di comminare alla società A.S.D. MARIANO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)