COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE SERAFINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 23.4.2009

(Gara: CIMINA RONCIGLIONE – NEPI del 19.4.2009 – Campionato di I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società reclamante, pur riconoscendo il comportamento disdicevole dell’allenatore SERAFINI, ne attenua fortemente la portata, riconducendolo ad un effetto di particolare situazione di logorio psicologico e comunque ad un atteggiamento di vibrata protesta.

L’arbitro, per contro, nel proprio referto fa presente la condotta violenta dell’interessato, rappresentandone puntualmente le varie fasi.

Stante quanto sopra, le doglianze della ricorrente non possono essere prese in considerazione, alla luce del referto arbitrale in cui appare evidente il comportamento gravemente offensivo e minaccioso del predetto allenatore al quale si aggiunge l’episodio del dito sul viso.

Ritenuta, quindi, ampiamente congrua la sanzione inflitta dal Primo Giudice al Serafini

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CIMINA RONCIGLIONE e, per l’effetto, di confermare la squalifica fino al 30.10.2009 a carico dell’Allenatore SERAFINI FRANCESCO.

La tassa reclamo va incamerata.

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