COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO LA GARA MONTELLO CALCIO –
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO LA GARA MONTELLO CALCIO – INDOMITA POMEZIA DEL 1.4.2009 – COPPA LAZIO SECONDA CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la società INDOMITA POMEZIA nel dettagliato ricorso pone in evidenza errori tecnici commessi dall’arbitro e chiede pertanto la ripetizione dell’incontro. Il reclamo deve dichiararsi inammissibile, in via preliminare, perché ai sensi dell’art. 46 comma 5 C.G.S. la reclamante non ha trasmesso copia del ricorso contestualmente alla Società controparte, e, inoltre, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del C.G.S. si riferisce che i giudici sportivi giudicano sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro, ai sensi della regola 5 del Regolamento.
Detto tutto cio’, questo Organo di Giustizia sportiva
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo di cui trattasi confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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