COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL GIOCATORE D’AMICO MASSIMILIANO (SOC. INDOM
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL GIOCATORE D'AMICO MASSIMILIANO (SOC. INDOMITA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 16/4/09
(Gara: Montello Calcio – Indomita Pomezia dell'1/4/09 - COPPA LAZIO 2ª CATEGORIA)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:
Il ricorrente, che si è dichiarato autore dei gesti compiuti in danno dell'Arbitro (calcio su un polpaccio e sputo alla nuca), gesti per i quali era stato sanzionato il capitano Paiardini Luca ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S., ha formulato le sue pubbliche scuse, precisando inoltre che il suo comportamento era stato causato dal nervosismo conseguente ad una telefonata ricevuta nell'intervallo della partita, con la quale veniva informato di una situazione di pericolo di un parente stretto. Ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, anche alla luce dei provvedimenti più miti assunti dal Giudice Sportivo nei confronti di giocatori che in passato si erano resi responsabili di gesti ancor più gravi.
Ribadita l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal calciatore D'Amico, in particolar modo per quanto concerne la sputo contro l'Arbitro, gesto questo che esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona, si ritiene tuttavia di ridurre lievemente la sanzione, in considerazione del fatto che il calcio, con il quale il D'Amico, nel corso della protesta collettiva, ha colpito il polpaccio dell'Arbitro, non ha causato a questi alcuna conseguenza.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore D'AMICO MASSIMILIANO dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2011.
La tassa di reclamo va restituita.