COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SORBINO ANDREA, DEL DIRIGENTE ORLANDI ALDO E DELLA SOCIETA’ FRASCASTI BIG M. SPORTING CLUB
La Procura Federale con atto del 22.1.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore SORBINO ANDREA per violazione dell’art.1 comma 1 e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, il Dirigente ORLANDI ALDO per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società FRASCATI BIG M. SPORTING CLUB ai sensi dell’ 4 comma 1 e 2 CGS.
A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società FRASCATI BIG M. SPORTING CLUB richiedeva il tesseramento del calciatore SORBINO ANDREA, che però risultava ancora vincolato con la Società LUCKY JUNIOR.
Il giorno 15.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 1 gara del Campionato di III Categoria Roma :
LAMARO X MUNICIPIO – FRASCATI BIG M. SPORTING C. del 18.10.2008
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.
Nessuno dei deferiti era presente alla riunione né pervenivano nei termini deduzioni a difesa.
Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore SORBINO ANDREA la squalifica per 1 gara, per il Dirigente ORLANDI ALDO 1 mese di inibizione e per la Società FRASCATI BIG M. SPORTING CLUB n. 1 punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.
La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società FRASCATI BIG M. SPORTING CLUB n. 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 100,00 al Dirigente ORLANDI ALDO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore SORBINO ANDREA la squalifica per 1 gara.
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