COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO&
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEI CALCIATORI CIVITELLA UGOLINI PIERPAOLO E MARANI MASSIMILIANO, FINO AL 31/1/2010 A CARICO DEL GIOCATORE BERGODI ALESSIO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. MANZIANA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 9/4/09
( Gara: Manziana – Foglianese del 4/4/09 - Campionato JUN. PROV. VT)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che i calciatori Civitella Ugolini e Marani non avrebbero avuto alcun contatto fisico con il Direttore di gara, mentre per quanto concerne “l'insano” gesto compiuto dal calciatore Bergodi, si è fatto presente che il giocatore si sarebbe tuttavia scusato con l'Arbitro dopo l'incontro; quanto poi agli spettatori, si è sostenuto che gli stessi, al termine della gara, avrebbero soltanto rivolto espressioni ironiche e di protesta nei confronti dell'Arbitro. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive.
Ascoltato in sede di supplemento il Direttore di gara ha riferito che al 37° del s.t. il portiere del Manziana, Bergodi Alessio, si era avvicinato di corsa e, giunto ad una distanza di circa due metri, gli aveva sputato contro attingendolo al volto e anche sulla parte sinistra della spalla, in quanto la quantità di saliva era abbondante; l'Arbitro ha inoltre precisato che il giocatore non si era scusato per il gesto, né sul momento, né al termine della gara.
Per quanto concerne il calciatore Marani, già espulso in precedenza, l'Arbitro ha dichiarato che, dopo l'espulsione del Bergodi, il giocatore si era divincolato dai dirigenti che lo stavano trattenendo, perché dava in escandescenza, ed avvicinatosi, lo aveva colpito con il pugno della mano destra in pieno petto, causandogli un forte dolore e facendolo sussultare; trascinato via a viva forza dai dirigenti, aveva poi continuato ad insultarlo e minacciarlo.
Quanto al giocatore Civitella Ugolini, il Direttore di gara ha riferito che il giocatore, dopo l'espulsione di Bergodi e di Marani, si era avvicinato insieme ad altri compagni, circondandolo e protestando, e lo aveva colpito con un calcio all'altezza del polpaccio causandogli dolore; allontanato dal dirigenti, si era poi tolto lo maglia di gioco per non farsi riconoscere.
L'Arbitro ha infine precisato che, dopo l'interruzione della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, i tifosi del Manziana, che si trovavano a ridosso della recinzione delle tribune, gli avevano rivolto insulti e minacce, e gli avevano inoltre sputato contro, attingendolo al volto.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonti di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi confermati i gesti di natura violenta compiuti dai calciatori Marani, Civitella e Ugolini nei confronti del Direttore di gara, nonché il comportamento riprovevole tenuto dai sostenitori del Manziana. Ribadita altresì la gravità del gesto compiuto dal calciatore Bergodi, devono quindi considerarsi del tutto adeguate, ed anzi appena congrue, le sanzioni inflitte ai calciatori Marani, Ugolini e Bergodi, nonché alla Soc. Manziana.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo confermando le squalifiche a carico dei calciatori CIVITELLA UGOLINI PIERPAOLO, MARANI MASSIMILIANO e BERGODI ALESSIO, e l’ammenda di € 150 a carico della SOC. MANZIANA.
La tassa di reclamo va incamerata.