COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCHILLI FERNANDO DELLA SOCIETA’ MEDU
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCHILLI FERNANDO DELLA SOCIETA’ MEDULLIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 50 DEL 30.04.09
La Commissione disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
sentito il reclamante, osserva:
il reclamante contesta quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto precisando che lo scontro con il direttore di gara era del tutto casuale e che le espressioni, di rammarico, proferite durante l’allontanamento dal terreno di gioco non erano rivolte verso chicchessia.
Dalla lettura del referto si evince che lo “scontro”, evidentemente occasionale, non ha provocato alcun tipo di dolore all’arbitro mentre sono chiare le frasi offensive proferite nei suoi confronti.
Pertanto, considerato che il gesto imputato al reclamante non ha natura violenta, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ridurre il provvedimento di squalifica fino al 31.10.09 a carico del calciatore della società Medulla 1174, sig. Franceschilli Fernando.
La tassa reclamo va restituita.
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