COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO LA SQUALIFICA P
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUCA BORSCI ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 83 DEL 7.5.2009
(Gara: REAL BOCCEA – PIANOSCARANO del 3.5.2009 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che la sanzione inflitta al calciatore BORSCI LUCA corrisponde la minimo edittale previsto per il suo comportamento violento nei confronti di un avversario e che le argomentazioni della reclamante volte a sminuire la portata non sono attendibili, alla luce del contenuto del referto, fonte privilegiata di prova;
considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente non hanno possibilità di accoglimento;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL BOCCEA confermando la squalifica per 5 gare a carico del calciatore LUCA BORSCI.
La tassa reclamo va incamerata.
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