COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 116 L.N.D. del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO X MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 116 L.N.D. del 04/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO X MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANAFOGLIA DANIELE FINO AL 31.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 DEL 14.5.2009
(Gara: LAMARO X MUNICIPIO – VILLA ADA del 9.5.2009 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che il gesto del calciatore DANIELE CANAFOGLIA, di aver poggiato con forza una mano sul collo dell’arbitro, sia pure deprecabile, non presenta caratteristiche di particolare violenza, avuto anche riguardo alla totale assenza di conseguenze, per cui va certamente ridimensionata l’entità della sanzione a lui inflitta;
tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società LAMARO X MUNICIPIO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore DANIELE CANAFOGLIA dal 31.3.2010 al 31.12.2009.
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