COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. B
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. BRUNO SBARDELLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ IL TORRE MAURA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI
Con atto del 29.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. BRUNO SBARDELLA per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società IL TORRE MAURA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso ne’ sono pervenute nei termini deduzioni a difesa.
E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500,00 a carico della Società.
Questa Commissione, considerato il disinteresse dimostrato nella circostanza dalla Società, nella persona del suo Presidente, ritiene fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Federale di applicazione dell’art. 32 comma 1 e 7 Regolamento della L.N.D., in quanto non avendo dimostrato in alcun modo i motivi della mancata partecipazione ad un Campionato giovanile, al quale si era obbligati, determina una alterazione nel regolare andamento dell’attività sportiva della Società e quindi il Presidente che non si attivi o che non dimostri la materiale impossibilità ad organizzare una squadra giovanile è responsabile di una cosciente inosservanza della norma federale.
Questa Commissione non può quindi non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio.
Non può, inoltre, essere omessa la circostanza che la Società ha la sede nel Comune di Roma e quindi gode della possibilità di reperire calciatori per predisporre adeguata attività giovanile.
Tanto premesso, questa Commissione, considerate le circostanze di fatto
DELIBERA
Di comminare alla Società IL TORRE MAURA l’ammenda di euro 1.500,00 e l’inibizione per giorni 30 a carico del Presidente BRUNO SBARDELLA.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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