COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE POLISE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 23.4.2009
(Gara: SPORTING TIVOLI – POLI del 19.4.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto originario, escludendo che a colpirlo sia stato il calciatore PUCCI MARCO, in quanto ha ben individuato che ad assumere l’atteggiamento protestatorio ed a colpirlo è stato senza ombra di dubbio il calciatore POLISE FEDERICO.
Questa Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, non può che ritenere il POLISE responsabile dell’aggressione all’arbitro; purtuttavia non può che tenere presente alcune considerazioni esposte dalla reclamante e riportare la sanzione entro limiti di minore gravità, rapportando la stessa secondo gli abituali parametri usati per casi simili.
Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore POLISE FEDERICO dal 30.6.2012 al 31.12.2011.
La tassa reclamo si restituisce.
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