COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 – Procura Federale – deferimento del signor Alessandro Bedin

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 77 - Procura Federale - deferimento del signor Alessandro Bedin, calciatore e del signor Pierluigi Piombo, dirigente, tesserati per l'A.C.D. Vecchia Chiavari, per violazione art. 1/1 C.G.S e della A.C.D. Vecchia Chiavari per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

 

Prot. n. 78 - Procura Federale - deferimento del signor Mario Imbesi, calciatore e del signor Pierluigi Piombo, dirigente, tesserati per l'A.C. Vecchia Chiavari, per violazione art. 1/1 C.G.S e della A.C.D. Vecchia Chiavari per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Con distinti atti del 27.4.2009, la Procura Federale ha deferito:

A) - il sig. Alessandro Bedin, calciatore tesserato A.C.D. Vecchia Chiavari, e il sig. Pier Luigi Piombo, dirigente tesserato per l’A.C.D. Vecchia Chiavari, nonché l’A.C.D. Vecchia Chiavari per rispondere, in relazione al prot. n. 6748/1018pf0809 AA/ac,

-  il primo della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S, e all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nel corso dell’anno 1998 nove gare nelle file dell’A.C.D. Vecchia Chiavari senza averne titolo perché non ancora tesserato per la suddetta società;

-  il secondo della violazione di cui all’art. 1 c.1 C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S, e all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto – in qualità di dirigente accompagnatore della società - le distinte delle nove gare, nelle quali dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati;

-  l’A.C.D. Vecchia Chiavari a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

B) - il sig. Imbesi Mario calciatore tesserato A.C.D. Vecchia Chiavari e il sig. Pier Luigi Piombo, dirigente tesserato per l’A.C.D. Vecchia Chiavari, nonché l’A.C.D. Vecchia Chiavari per rispondere in relazione al prot. n. 6747/829pf0809 AA/ac,

-  il primo della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S, e all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nel corso dell’anno 1998 due gare nelle file dell’A.C.D. Vecchia Chiavari senza averne titolo perché non ancora tesserato per la suddetta società;

-  il secondo della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 10 del C.G.S, e all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto – in qualità di dirigente accompagnatore della società - le distinte delle due gare, nelle quali dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati;

-  l’A.C.D. Vecchia Chiavari a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Disposta la riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, il rappresentante della Procura Federale, in data 16.5.2009, ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti per i quali ha richiesto le seguenti sanzioni:

Calciatore Alessandro Bedin: squalifica per nove giornate.Calciatore Mario Imbesi squalifica per due giornate.Dirigente Pier Luigi Piombo: inibizione mesi otto.A.C.D. Vecchia Chiavari: penalizzazione di undici punti, da scontarsi nella classifica del campionato di competenza 2009-2010 ed ammenda di € 3000.

Sono presenti alla discussione i due calciatori e il dirigente Pier Luigi Piombo; la società è rappresentata dal suo presidente. I deferiti, che non hanno depositato memorie difensive, nel loro intervento, hanno richiesto l’irrogazione di una contenuta sanzione invocando la buona fede e quindi la mancanza di dolo nell’illecito di cui sono accusati.

Prima del termine dell’istruttoria dibattimentale, a’ sensi dell’art. 23 del C.G.S. è stato stilato l’atto di patteggiamento tra l’A.C.D. Vecchia Chiavari, il dirigente Pier Luigi Piombo e la Procura Federale nel quale sono state concordate e formalizzate le sanzioni dell’ammenda alla società nella somma di € 2000 e dell’inibizione al dirigente Pier Luigi Piombo nella misura di mesi cinque.

La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione allegata agli atti di deferimento, non può che constatare come i contestati illeciti siano stati commessi nei modi e nei termini accertati dalla Procura Federale.

In punto di determinazione delle conseguenti sanzioni, la C.D. mentre ritiene eque quelle patteggiate dal dirigente Piombo e dall’A.C.D. Vecchia Chiavari, non può accogliere le altre nella misura richiesta dalla Procura Federale. Non esistendo, nel caso in esame, responsabilità diretta della società, non v’è l’obbligo di applicazione del disposto dell’art. 10 comma 8 C.G.S. (penalizzazione di punti nella classifica), tuttavia, avendo la Società tratto evidente vantaggio dall’illecito (l’A.C. Vecchia Chiavari ha concluso il campionato conquistando il diritto a disputare i play off per l’accesso al campionato superiore), deve egualmente soggiacere ad una sanzione di tale specie e poiché non è prevista dalla norma una sua precisa quantificazione, la sua entità va stabilita in ordine alla gravità della violazione, secondo il prudente apprezzamento dell’organo giudicante che pertanto ne differisce l’applicazione al campionato successivo, poiché non equamente afflittiva nella corrente stagione sportiva. 

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

·  A.C.D. Vecchia Chiavari, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 nell’illecito acclarato: punti 4 di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2009/2010 (art. 18 lett. g C.G.S.) ed ammenda di Euro 2.000,00 come da patteggiamento (art. 23 comma 1 C.G.S.);

·  Dirigente Piombo Pierluigi: inibizione temporanea per mesi 5 come da patteggiamento (art. 23 comma 1 C.G.S.);

·  Calciatore Mario Imbesi: squalifica per 1 giornata effettiva di gara;

Calciatore Alessandro Bedin: squalifica per 2 giornate effettive di gara.
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