COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 88 – Reclamo della calciatrice Zucconelli Daniela tesserata CULMVPOLIS avver
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 88 - Reclamo della calciatrice Zucconelli Daniela tesserata CULMVPOLIS avverso la propria squalifica fino al 15 dicembre 2009. Gara Culmvpolis - Spezia del 10.5.2009 Coppa Liguria.
C.U. n. 71 del 14.5.200
Espulsa per doppia ammonizione al 49' del s.t., alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con una manata sulla mano l'arbitro, insultandolo ripetutamente con frasi irrispettose e gravemente offensive. Tardava ad uscire dal terreno di giuoco e a fine gara rientrava in campo dirigendosi verso il direttore di gara ma veniva fermata dal proprio allenatore. Reiterava le frasi offensive nei confronti del direttore di gara anche negli spogliatoi
Con questa motivazione il G.S. squalificava sino al 15.12.2009 la calciatrice Zucconelli Daniela, che si è opposta al provvedimento con reclamo di rito nel quale lamenta l’eccessività della pena affermando, anche a voce in sede d’audizione, d’essersi resa responsabile delle frasi irrispettose ed offensive rivolte all’arbitro (dal che l’espulsione per doppia ammonizione), ma non di averlo volontariamente colpito alla mano sostenendo che, nella concitazione del momento e nella confusione conseguente, potrebbe averlo scontrato casualmente.
Osserva la Commissione Disciplinare come, poiché il giudizio sportivo si basa esclusivamente sulle risultanze ufficiali, le doglianze della reclamante siano prive di alcun pregio difensivo perché per l’appunto in insanabile contrasto col rapporto di gara.
Orbene, ciò premesso, la descrizione riportata sul referto, appare del tutto chiara e coerente e porta quindi all’esclusione, sostenuta nel reclamo, dell’involontarietà del gesto. Occorre quindi valutare se la sanzione irrogata in prime cure sia congrua ed a tal proposito non si può non rilevare come l’atto compiuto dalla calciatrice non racchiuda quei connotati di violenza tali da giustificare la lunga durata della squalifica; devesi invece inquadrare il fatto nel maldestro tentativo di indurre l’arbitro, che al momento stringeva in mano lo strumento sanzionatorio dell’espulsione, a recedere dalla decisione.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla calciatrice Zucconelli Daniela riduce la squalifica dal 15.12.2009 al 31.10.2009.
Accolto il reclamo, la tassa va restituita.
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