COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 83 – Deferimento, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, dei signori Fa

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 83 – Deferimento, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, dei signori Fazzini Bruno, Galeazzi Andrea e Menconi Marco, rispettivamente presidente, allenatore e dirigente accompagnatore dell’USD Albianese e dei calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò, al momento del fatto in posizioni di svincolo. Deferimento dell’USD Albianese per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Con atto del 30 aprile 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare:

Fazzini Bruno, presidente dell’USD Albianese, accusato della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 e 16 dello Statuto Federale e 61 delle N.O.I.F. per aver tentato di far giocare, sotto falso nome, i calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò nella gara del Campionato Juniores Albianese – Fezzanese del 28 febbraio 2009 nonché della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver consentito al signor Galeazzi Andrea l’attività di allenatore benché sprovvisto di tesseramento.Galeazzi Andrea – allenatore dell’USD Albianese, accusato della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 e 16 dello Statuto Federale per aver tentato di far giocare, sotto falso nome, i calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò nella gara del Campionato Juniores Albianese – Fezzanese del 28 febbraio 2009 e per aver tenuto nei confronti dell’arbitro Soricelli Cristian, in occasione della gara Albianese-Fezzanese del 14 marzo 2009 a dirigere la quale era stato designato, atteggiamento ostile ed offensivo in relazione al resoconto, da lui redatto, della gara del 28 febbraio 2009 contro la Fezzanese.Menconi Marco – dirigente dell’USD Albianese, accusato della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 e 16 dello Statuto Federale e 61 delle N.O.I.F. per aver tentato di far giocare, sotto falso nome, i calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò in relazione agli art. 7 e 16 dello Statuto Federale e 61 delle N.O.I.F. e per aver tenuto nei confronti dell’arbitro Soricelli Cristian, in occasione della gara Albianese-Fezzanese del 14 marzo 2009 a dirigere la quale era stato designato, atteggiamento ostile ed offensivo in relazione al resoconto, da lui redatto, della gara del 28 febbraio 2009 contro la Fezzanese.Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò, calciatori in regime di svincolo – accusati della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 e 16 dello Statuto Federale e 61 delle N.O.I.F., per aver tentato di giocare sotto falso nome la gara del Campionato Juniores Albianese – Fezzanese del 28 febbraio 2009.La USD Albianese – per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio presidente, ai propri tesserati ed ai soggetti di cui all’art 1 comma 5 C.G.S..

I fatti

Il procedimento trae origine da una nota del Comitato Regionale Liguria, che riprendeva una segnalazione pervenuta da parte della Delegazione Provinciale della Spezia in relazione a quanto rilevato dal signor Soricelli Cristian, arbitro della gara del Campionato Juniores Provinciale Albianese - Fezzanese del 28.2.2009.

Il dibattimento

Si è svolto in data odierna, assenti le parti deferite che, benché regolarmente avvisate, non si sono presentate in giudizio.

La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni:

Fazzini Bruno, presidente USD Albianese: inibizione temporanea per mesi otto.Menconi Marco - dirigente Albianese: inibizione temporanea per mesi otto.Galeazzi Andrea – allenatore USD Albianese: squalifica per mesi otto.Calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò: squalifica per tre giornate da scontarsi nelle prime gare ufficiali nella squadra per la quale contraggano nuovo vincolo.USD Albianese: ammenda di € 1000.

In una memoria difensiva pervenuta dall’USD Albianese, la società propone alcune eccezioni riportandosi anche al diritto penale, concludendo con la richiesta di archiviazione per il presidente Fazzini e per il dirigente Menconi, con quella di non punibilità dei calciatori, in quanto non tesserati, e di condanna al minimo della pena per l’allenatore Galeazzi.

Le conclusioni

Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare respinge le eccezioni delle parti ritenendo pienamente provate le accuse rivolte alle parti deferite le cui eccezioni vanno totalmente rigettate. Vanno invece pienamente accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, sotto riportate nel dispositivo, ritenute adeguate alla gravità dei comportamenti illeciti compiuti, di chiara ed evidente matrice dolosa.

Il dispositivo

Per questi motivi la Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

Fazzini Bruno, presidente USD Albianese: inibizione temporanea per mesi otto.Menconi Marco - dirigente Albianese: inibizione temporanea per mesi otto.Galeazzi Andrea – allenatore USD Albianese: squalifica per mesi otto.Calciatori Di Ciampi Antonio e Cerreti Nicolò: squalifica per tre giornate da scontarsi nelle prime gare ufficiali nella squadra per la quale contraggano nuovo vincolo.USD Albianese: ammenda di € 1000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it